La legge sulla violenza sessuale
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Ricapitoliamo qui di seguito i principali profili codicistici dell'art. 609 c.p. (violenza sessuale).
Art. 609 bis c.p.: “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona...”
Art. 609 ter (circostanze aggravanti): “1) Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14 2) con l'uso di armi o sostanza alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio 4) su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.