Cadere all'interno di una struttura sanitaria
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Le cadute sono uno fra i problemi più seri dell'età geriatrica. Sono associate ad una elevata mortalità e mobilità con riduzione della funzionalità.

Sia l'incidenza della caduta nella persona anziana che le complicanze ad essa correlate aumentano in maniera esponenziale dopo i 60 anni. Nella fascia sopra i 65 anni raddoppiano le percentuali per quanto riguarda l'incidenza delle cadute in strutture geriatriche residenziali o negli ospedali.

Secondo studi svolti negli USA una percentuale variabile tra il 10 e il 25% delle cadute di pazienti istituzionalizzati risulta in una frattura o o in altri danni che necessitano di cure ospedaliere.

Questa tipologia di frattura si verifica generalmente nelle persone anziane, con prevalenza nel sesso femminile, spesso a seguito di traumi di modesta entità, a causa della presenza di osteoporosi, patologia che amplia l'area del cosiddetto “triangolo di Ward”, un locus minoris resistentiae naturalmente presente nell'osso umano, ma che negli anziani rende il collo del femore ancora più vulnerabile.

Spesso queste cadute accidentali esitano nelle persone anziane in fratture dell'anca o del femore.

Nelle frattura del collo del femore a causa della loro posizione rispetto alla capsula e all'apparato muscolo-ligamentoso che circonda l'area anatomica, ci può essere una scomposizione più o meno marcata dei frammenti, con alterazione della lunghezza dell'arto fratturato, di norma in difetto a causa della sovrapposizione dei monconi. La viziosa consolidazione è infatti una delle più frequenti complicanza tardive.

La frattura del paziente dovuta a caduta in ospedale o casa di riposo comporta una responsabilità  civile della struttura per responsabilità colposa degli addetti all'assistenza, secondo la sentenza n. 8946/1995 del Tribunale di Milano, sezione I Civile e la sentenza del Tribunale Civile di Monza del 22 ottobre 2001.

Secondo tali sentenze, nonchè secondo la corrente dottrina, “poiché il rapporto che lega il paziente all’istituzione sanitaria, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale (contratto di spedalità), l’istituzione assume un’obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l’accertamento diagnostico, ciò che costituisce lo scopo primario dell’operazione negoziale. L’istituzione si trova quindi vincolata  da un preciso obbligo "accessorio" di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa. La fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio "di protezione", sia che invece debba essere rinvenuta nell’obbligo generale di buona fede, inteso in senso "integrativo" del contenuto negoziale, ha sicuramente natura e rango contrattuali, sicché è alla disciplina dell’obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell’inadempimento (art. 1218 c.c.).


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Dott. Davide Matta