- Assegno di invalidità INPS
- Pensione di inabilità INPS
- Reversibilità dell'inabilità
- Inabilità INPDAP
- Prepensionamento invalidi INPDAP
- Assegni familiari maggiorati
- La legge 335/95
- INPS - Prepensionamento dei lavoratori disabili
- INPS - Contributi figurativi per il prepensionamento
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002. È il caso di precisare che la disposizione non riguarda i lavoratori parenti di persone con handicap grave. L'INPS (n. 29 del 30 gennaio 2002) e l'INPDAP (n. 75 del 27 dicembre 2001) hanno diramato sull'argomento proprie circolari applicative.