- Assegno di invalidità INPS
- Pensione di inabilità INPS
- Reversibilità dell'inabilità
- Inabilità INPDAP
- Prepensionamento invalidi INPDAP
- Assegni familiari maggiorati
- La legge 335/95
- INPS - Prepensionamento dei lavoratori disabili
- INPS - Contributi figurativi per il prepensionamento
La pensione anticipata di vecchiaia
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con una invalidità pari o superiore all'80%, comprese le persone con sordità prelinguale, statuendo inoltre che l’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992.
Diverso il trattamento per i lavoratori non vedenti. Nel loro caso è ancora vigente il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini (art. 9, Legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, Decreto Legislativo n. 503/1992).