- Assegno di invalidità INPS
- Pensione di inabilità INPS
- Reversibilità dell'inabilità
- Inabilità INPDAP
- Prepensionamento invalidi INPDAP
- Assegni familiari maggiorati
- La legge 335/95
- INPS - Prepensionamento dei lavoratori disabili
- INPS - Contributi figurativi per il prepensionamento
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' INPS
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);
• iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti richiesti:
• riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale;
• almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La domanda può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo (mod. SS3).
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale, dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle finestre di accesso.
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
• retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
• misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
• contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995
Presso il nostro studio è possibile effettuare la visita per la valutazione della sussistenza dei requisiti medico-legali per l'inoltro della domanda, nonchè la compilazione della domanda stessa su apposito modulo.