- Assegno di invalidità INPS
- Pensione di inabilità INPS
- Reversibilità dell'inabilità
- Inabilità INPDAP
- Prepensionamento invalidi INPDAP
- Assegni familiari maggiorati
- La legge 335/95
- INPS - Prepensionamento dei lavoratori disabili
- INPS - Contributi figurativi per il prepensionamento
PENSIONE DI INABILITA' INPS
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
• iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Sono richiesti almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E' inoltre, richiesta:
• la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
• la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
• la cancellazione dagli albi professionali;
• la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La domanda può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo (mod. SS3).
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
• retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
• misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
• contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile di:
• 55 anni di età, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto;
• 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori automi, nel sistema retributivo o misto;
• 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.
Presso il nostro studio è possibile effettuare la visita per la valutazione della sussistenza dei requisiti medico-legali per l'inoltro della domanda, nonchè la compilazione della domanda stessa su apposito modulo.