Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)
 
Si tratta di un recente istituto inserito nel codice di procedura civile (art. 696). La sua finalità primaria è infatti quella di proporre, qualora possibile, una composizione della lite nella fase precedente quella processuale. Il Giudice affida al consulente stesso la facoltà - ma non l’obbligo - di tentare una conciliazione tra le parti. Se il tentativo di conciliazione non da risultati positivi ognuna delle parti che vi hanno preso parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. In quest’ultimo caso, la perizia diverrà un mezzo istruttorio preventivamente acquisito
In ambito medico legale l’accertamento tecnico preventivo può venire richiesto quando un soggetto ha la necessità di essere sottoposto a delle cure mediche urgenti che andranno in qualche modo a modificare il suo quadro clinico e pertanto vuole, per cosi dire far - immortalare - la sua condizione da parte di un consulente tecnico nominato dal Giudice.
In tali situazioni è pertanto indispensabile che alla relazione siano allegate delle fotografie del soggetto e il risultato di indagini strumentali (radiografie, RMN, TC ecc.) che hanno lo scopo di rendere - obiettiva - la condizione oggetto di indagine.  
Tale prassi è assai frequente nell’ambito della odontostomatologia.
 
In corso di ATP è di fondamentale importanza farsi assistere da un proprio consulente tecnico di parte.

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Dott. Davide Matta