Danno estetico
In ambito medico legale per danno estetico, componente del danno biologico, si intende la mortificazione del «complesso estetico individuale», nozione coniata dal GERIN e tuttora valida nel contesto della salute di una persona. Infatti la cosiddetta funzione estetica svolge un ruolo di primaria importanza nella vita socio-lavorativa e di relazione di una persona andando ad incidere sull’efficienza psico-fisica della stessa. Sempre il Gerin ha introdotto la divisone della funzione estetica in: funzione fisiognomica, funzione fisionomica.
Il danno di rilevanza estetica rappresenta certamente la forma di danno biologico più complessa e meno codificabile, secondo i comuni rigidi schemi e i consueti parametri valutativi, per l’estrema variabilità soggettiva delle alterazioni fisionomiche e fisiognomiche correlate non solo alla conservazione dei semplici tratti somatici, ma anche al mantenimento dell’armonia e della personalità espressiva del soggetto.
Una delle metodiche più accreditate, sul piano operativo medico legale inerente la valutazione del danno biologico di rilevanza estetica, è quella proposta dai più autorevoli esponenti, basata sull’utilizzazione di una formula originale basata innanzitutto nella stima del punteggio cicatriziale, ottenuto in base a cinque attributi, ovvero al colore, al rilievo, all’estensione, all’orientamento, alla sede, confinata al viso o ad altre parti corporee.