- Autopsia, Esame esterno, Esumazione
- Lesioni personali dolose
- Lesioni personali colpose
- La violenza sessuale
In ambito penale il medico legale è spesso consultato per partecipare, quale consulente tecnico di parte, all’esecuzione di una esumazione, di un esame esterno di cadavere o di una autopsia disposta dall’autorità giudiziaria ed eseguita da un perito. Quest’ultima evenienza si verifica frequentemente nei casi di omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale. In tali circostanze sarà indispensabile accertare la dinamica del sinistro, stabilire il meccanismo della morte e quello di produzione delle singole lesioni riscontrate, repertare materiali biologici sul veicolo e materiali estranei sulla vittima, determinare il contenuto alcolico nel sangue del cadavere e infine accertare la presenza di processi morbosi che possano aver cagionato nella vittima un improvviso malore ed essere stati in tutto o in parte responsabili dell’incidente.
Rientrando l’autopsia tra gli accertamenti tecnici tipicamente «non ripetibili» (art. 360 cpp) perché compiuti su un cadavere, il cui stato è soggetto a modificazione con pericolo di produrre l’alterazione o la distruzione dei reperti è di fondamentale importanza farsi assistere durante l’esecuzione della stessa da un proprio medico legale di fiducia. Inoltre, tale esame può essere inserito anche all’interno dell’incidente probatorio. Pertanto, l’autopsia può assumere nel procedimento penale una duplice configurazione giuridica: può essere una consulenza tecnica disposta dal Magistrato del Pubblico Ministero oppure una perizia ordinata dal Giudice per le indagini preliminari. L’autopsia costituisce senz’altro un accertamento importantissimo ai fini della ricostruzione della verità. Le risultanze dell’esame cadaverico effettuato dal medico legale, infatti, forniscono un contributo essenziale al lavoro di indagine