Giudizi medico-legali di compatibilità

 

I giudizi che il medico – legale può formulare sono di 3 tipi.

  • Piena compatibilità con il regime detentivo ordinario

  • Incompatibilità relativa

  • Incompatibilità assoluta


Nel caso di incompatibilità assoluta spetta unicamente al giudice, sulla base di criteri di ordine giudiziario e sanitario, scegliere tra gli arresti domiciliari, avvalendosi dell'aiuto del medico del carcere o del perito per sapere se la patologia è emendabile con apposita e adeguata terapia, se è cronica, la velocità della sua evoluzione e la prognosi “quoad vitam”.


Le incompatibilità relative ed assolute possono avere carattere temporaneo o permanente e che tali fattori vanno computati ai fini della concessione di una misura alternativa.


Esiste anche la possibilità della sospensione della pena “sine die” per gravi patologie. Tale spinoso provvedimento va attuato considerando lo stato di salute del detenuto al momento in cui si esegue la pena e che conta solo la gravità della patologia, non altre caratteristiche.


Si parte dal presupposto per cui una malattia non tanto grave da impedire l'attuazione di un crimine non lo è nemmeno per l'acquisizione dei benefici previsti dalla legge.


La gravità della patologia deve essere dunque tale da far considerare la pena detentiva come in contrasto con il senso di umanità previsto dall'orientamento costituzionale: un malato dovrebbe infatti in stato di libertà potersi giovare di cure più efficaci per combattere le malattie rispetto a quelle ottenibili nell'ambiente carcerario, soprattutto quando si parla di una prognosi infausta “quoad vitam”


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Dott. Davide Matta