Valutazione idoneità in particolari categorie

 

Ai sensi dell’art. 330 del DPR 495/92 e dell’art. 119 comma 4 del CODICE della STRADA alla Commissione Medica Locale (CML) è demandata la competenza della valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida di particolari tipologie di utenti:

Mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

Ultrasessantacinquenni con patente per trasporto di cose. Coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

Ultrasessantenni con patente per trasporto di persone. Coloro che abbiano superato i sessanta anni per poter guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone (art. 115 C.d.S.);

Persone con invalidità. Soggetti affetti da patologie invalidanti ai fini della guida;

Revisioni disposte dall'Ufficio Territoriale del Governo e dalla M.C.T.C. Coloro per i quali è fatta richiesta dall'Ufficio Territoriale del Governo o dall'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

Casi ritenuti dubbi dai medici certificatori. Coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

Soggetti diabetici con patente superiore. Soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia e ai fini dell'espressione del giudizio finale.


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Dott. Davide Matta