Revisione dell'inabilità
- Prestazioni economiche durante la malattia
- Prestazioni economiche dopo la guarigione
- Infortuni precedenti al 24.07.2000
- Revisione dell'inabilità
- Precipitazioni dall'alto
DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA il lavoratore infortunato può essere invitato a sottoporsi a visite medicolegali per la eventuale revisione del grado di inabilità: conferma, aumento o diminuzione.
LA REVISIONE DEL GRADO DI INABILITA’ PUO’ ESSERE DISPOSTA DALL’INAIL O RICHIESTA DALL’INTERESSATO:
- ENTRO 10 anni dalla data di costituzione della rendita
- NEI PRIMI QUATTRO ANNI il lavoratore può essere invitato a sottoporsi a visita quattro volte.
LA PRIMA VISITA non può essere effettuata prima di un anno dalla data dell’infortunio e non prima di sei mesi dalla data di costituzione della rendita.
LE VISITE SUCCESSIVE non prima di un anno dalla precedente.
- dopo i primi quattro anni sono possibili altre due revisioni:
- alla scadenza del settimo anno dalla costituzione della rendita
- alla scadenza del decimo anno dalla costituzione della rendita