Infortuni precedenti al 24.07.2000
- Prestazioni economiche durante la malattia
- Prestazioni economiche dopo la guarigione
- Infortuni precedenti al 24.07.2000
- Revisione dell'inabilità
- Precipitazioni dall'alto
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità, entro i seguenti termini:
- 10 anni dalla data di infortunio sul lavoro
- 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale
- senza alcun limite di tempo in caso di silicosi ed asbestosi.