Infortuni nell'assicurazione privata
Si ricorda che:
- per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte dell’Assicurato, oppure una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
- per inabilità temporanea si intende momentanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in polizza.
- le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché ma cessazione dell’assicurazione, come previsto dagli artt. 1892, 1893 1894 del Codice Civile.
- in caso di preesistenze sono indennizzabili soltanto le conseguenze (invalidità) che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
- ciò che configura un infortunio e di conseguenza fa scattare la garanzia (indennizzo) non è la lesione in sé, ma il tipo di evento che l’ha determinata.
Nel caso si volesse stipulare una polizza privata infortuni si consiglia la NON applicazione della franchigia (solitamente variabile dal 3 al 5%) perché essa rappresenta quella parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato.